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22/07/2010
17/07/2010
08/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
Articolo 1
Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale "Peace Games", già denominata U.C.S.I. (Uisp Cooperazione Sportiva Internazionale).
L'associazione è stata promossa dalla Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), per promuovere la solidarietà internazionale, la cooperazione internazionale e le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.
L'associazione ha sede in Bologna, via Riva Reno, 75/3 ed ha durata illimitata.
L'associazione è senza scopo di lucro diretto ed indiretto ed è vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta, indiretta o differita, di utili tra gli associati.


Articolo 2
Scopo

L'Associazione, collegandosi alla tradizione e all'esperienza di solidarietà internazionale e di cooperazione dell'UISP, ha la finalità di sviluppare le attività di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario e di sensibilizzazione in Italia sulle tematiche dello sviluppo, operando sulla base dei valori dell'associazionismo e del volontariato ed ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana e della Legislazione Europea.
Sono campi di intervento di Peace Games tutti i settori tradizionali e nuovi dell'associazionismo sportivo, culturale, ricreativo, ambientalistico, educativo, di volontariato e di protezione civile, pacifista, che hanno una connessione con la costituzione di nuovi rapporti a livello italiano ed europeo tra il Nord e il Sud del mondo. Ed in particolare:
  1. la promozione di uno sviluppo sociale, civile, culturale ed economico dei Paesi terzi, su base sostenibile;
  2. la salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani;
  3. il rispetto e la difesa dell'ambiente;
  4. la promozione della conoscenza tra diverse culture e della multiculturalità;
  5. l'affermazione dei valori di solidarietà e convivenza e il sostegno alla soluzione pacifica dei conflitti.


Articolo 3
Attività

Peace Games, pertanto, promuoverà e realizzerà le seguenti attività:
  1. programmi di conoscenza, scambio e cooperazione tra cittadini e culture diverse, in Italia e in rapporto a Paesi terzi;
  2. studio e realizzazione di programmi di cooperazione finalizzati allo sviluppo sostenibile dei Paesi cooperanti, di concerto con le popolazioni e le ong locali;
  3. iniziative miranti a promuovere lo sport come strumento educativo e di mediazione culturale. Attività di formazione alla convivenza e alla socializzazione attraverso la pratica sportiva;
  4. studio e realizzazione di interventi di emergenza e di aiuto umanitario a favore di popolazioni colpite da conflitti e da calamità naturali;
  5. studio e realizzazione di programmi tesi alla prevenzione dei conflitti e alla loro soluzione pacifica;
  6. studio e realizzazione di programmi per la promozione dei diritti umani, sociali e civili e contro ogni fenomeno di esclusione sociale e di emarginazione; per la promozione dei diritti dell'infanzia; per la promozione della pari opportunità e dei diritti delle donne, per la promozione dei diritti degli anziani;
  7. studio e realizzazione di programmi per l'affermazione dei diritti sociali, civili, politici e culturali degli stranieri presenti in Italia per motivi di studio e lavoro, o come profughi, in particolare provenienti dai Paesi terzi e dai Paesi in conflitto. Iniziative a favore della realizzazione di forme associative dei suddetti stranieri, di attività sportiva, di produzione culturale, di valorizzazione dell'apporto sportivo, culturale e formativo che essi possono portare alla realtà italiana;
  8. iniziative finalizzate alla costruzione ed al rafforzamento di reti di coordinamento tra ong di sviluppo e fra di esse e le Regioni, Enti locali e società civile in Italia e in Europa per lo studio e la realizzazione dei programmi, anche in funzione della partecipazione a programmi multidisciplinari integrati tra la società civile italiana e quella dei Paesi cooperanti;
  9. iniziative finalizzate alla costruzione ed al rafforzamento di reti di coordinamento con l'Associazionismo europeo e nei Paesi terzi;
  10. formazione dei quadri e degli operatori locali, attraverso corsi da realizzare sia nei Paesi terzi, che in Italia e in Europa;
  11. formazione di volontari e cooperanti che, sulla base delle normative vigenti, possano essere impegnati nei programmi sia propri, sia di altre ong. Iniziative rivolte alla valorizzazione coordinata delle esperienze dei volontari e cooperanti di ritorno dai Paesi terzi;
  12. ricerche, studi, seminari, dibattiti e pubblicazioni sui temi dell'interscambio culturale, della cooperazione, dello sviluppo e delle relazioni internazionali;
  13. sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sui problemi della pace, dello sviluppo, della convivenza e della mondialità;
  14. organizzazione di iniziative e promozione di campagne nazionali e locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
  15. progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture e servizi sportivi;
e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
Peace Games, nel perseguimento delle finalità istituzionale, potrà progettare interventi finanziati da Enti locali, dallo Stato, dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali ed Istituzioni private, accettando i controlli periodici previsti e obbligandosi a presentare la documentazione che l'Ente erogante richiederà.


Articolo 4
Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche, Enti ed associazioni che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. I soggetti collettivi non devono perseguire finalità di lucro e partecipano all'associazione a mezzo del loro Presidente o di un delegato.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.


Articolo 5
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Articolo 6
Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
  1. morosità protrattasi per tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente,
  2. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
Nel caso di cui al punto b l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice
Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che il provvedimento di espulsione venga esaminato dal collegio dei probiviri. I Soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Articolo 7
Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:
  1. l'assemblea dei soci;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente;
  4. il collegio dei sindaci revisori;
  5. il collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale.


Articolo 8
L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
  1. avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / telegramma agli associati, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
  2. avviso affisso nei locali della Sede almeno 30 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
  1. elezione del Presidente,
  2. elezione del Consiglio direttivo,
  3. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
  4. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
  5. ratifica dei provvedimenti di esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo,
  6. approvazione del programma annuale dell'associazione,
  7. individuazione di eventuali sedi secondarie.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, salvo il diritto di rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta, da depositare all'inizio dell'assemblea.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
  1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  2. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Articolo 9
Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da sette a ventuno membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:
  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
  4. delibera sulla ammissione di nuovi soci;
  5. emette provvedimenti di esclusione dei soci.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
  1. il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
  2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
  3. il Direttore esecutivo (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
  4. l'Amministratore.
In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci è tenuto a convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.


Articolo 10
Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, ne assicura lo sviluppo delle iniziative e delle relazioni, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può respingerne le deliberazioni che comportino impegni formali per l'Associazione.
Sono attribuiti al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione e quindi può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione rappresentata, nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali ed agire su di essi; tali facoltà possono essere delegate in tutto ed in parte ad altra persona all'uopo designata.


Articolo 11
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.


Articolo 12
Il Direttore esecutivo

Il Direttore esecutivo redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.


Articolo 13
L'Amministratore

L'Amministratore, nominato su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo, ha il compito di verificare periodicamente l'andamento del bilancio ed in particolare di controllare l'andamento in corso d'opera delle voci di bilancio relative ai progetti.
L'Amministratore ha la responsabilità della conduzione amministrativa e contabile dell'Associazione ed attua, per la parte amministrativa, le delibere degli organi dirigenti.


Articolo 14
Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e la loro corrispondenza al bilancio. Nel corso della sua prima riunione, convocata dal Presidente Nazionale, elegge il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni.


Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei soci, è organo di garanzia statutaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Ha il compito di interpretare le norme statutarie e di istruire, discutere e decidere sugli eventuali ricorsi presentati dai soci, o dagli aspiranti soci, in caso di mancata accettazione della domanda di adesione o in caso di espulsione.Nel corso della sua prima riunione, convocata dal Presidente, elegge il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni.


Articolo 16
I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
  1. quote degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.


Articolo 17
Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.


Articolo 18
Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


Statuto approvato all'unanimità
Dalla Assemblea Straordinaria dei Soci
(Bologna 26/02/2005)

Associazione

Azioni

Webmail

Ciao Maria